Consiglio di Stato sez. VI, 15/01/2021, n.484
Le controversie riguardanti la riscossione mediante cartella di pagamento degli oneri di urbanizzazione spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo
Le controversie aventi ad oggetto la riscossione mediante cartella di pagamento, ovvero tramite ordinanza -ingiunzione, degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.