Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 14/01/2021, n.146
In tema di stralcio dei debiti tributari, è annullata automaticamente la cartella di pagamento i cui singoli carichi fiscali siano di importo non superiore ad Euro 1.000,00, anche se l’importo complessivo portato dalla cartella risulti superiore a tale limite, l’annullamento sarà automatico a condizione che il singolo carico non superi la soglia prevista
In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd. “pace fiscale”, ai fini dell’annullamento, ai sensi dell’art.4, comma 1, del D. L. n.119 del 2018, conv., con modif, in L. n.136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille Euro di valore del debito è riferito al “singolo carico affidato”, per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.