Giurisprudenza

Cassazione civile sez. III, 12/01/2021, n.270

L’opposizione per cartella emessa per violazioni del codice della strada è da proporre nelle forme ex art. 7 d.lg. n. 150/2011

L’opposizione a una cartella di pagamento, finalizzata alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del Codice della strada, deve essere proposta, nel termine di giorni trenta a pena di inammissibilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non ai sensi dell’art. 615 del codice di rito civile, qualora la parte deduca che la stessa costituisca il primo atto tramite il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità ovvero dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada.

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