I tempi per ottenere una nuova patente dopo la revoca e la circolare del ministero
E’ intervenuta pochi giorni fa la circolare del Ministero dei Trasporti sull’interpretazione dell’art 219 comma tre ter del codice della strada in relazione al conseguimento della patente dopo la revoca. La norma indicata prevedeva testualmente ” Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, ( guida sotto l’influenza dell’alcol o degli stupefacenti) non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
I problemi interpretativi dell’art 219 comma tre ter
Il primo: a cosa si riferisce la norma quando parla di data di accertamento del reato, quando un reato si può dire accertato? quando viene contestato? quanto viene accertato con sentenza di primo grado? quando viene accertato con sentenza passata in giudicato?
Il secondo problema è se nei tre anni va computato il periodo di sospensione della patente che comunque viene irrogato prima della revoca, oppure tale periodo non deve essere computato, ma vale soltanto il triennio dal momento dell’accertamento del reato?
Su questi due problemi interpretativi è intervenuto il Ministero dei Trasporti che ha chiarito che per accertamento del reato si intende il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha accertato. Di conseguenza i tre anni si computano da quella data.
Il Ministero ha però chiarito che dai tre anni vanno detratti il periodo in cui la patente è stata sospesa. Ragion per cui se chi ha subito la revoca, ha avuto la sospensione della patente già per due anni antecedenti alla sentenza definitiva di accertamento del reato, dovrà attendere solo un anno per poter conseguire nuovamente la patente. Quest’ultimo aspetto aveva determinato diverse pronunce giurisprudenziali discordanti, perchè molte sentenze avevano ritenuto che la sospensione della patente era una misura di carattere cautelare che non poteva essere considerata alla stregua della revoca che era invece una misura definitiva connessa all’accertamento del reato. E’ che pertanto i tre anni dovevano considerarsi indipendentemente dal periodo di sospensione.
Art 219 comma tre ter va modificato immediatamente
A nostro parere il dato letterale della norma è stato stravolto dalle interpretazioni giurisprudenziali e il Ministero ha cercato di adeguarsi a queste ultime scegliendo un soluzione mediana. L’intenzione del legislatore era riferirsi all’accertamento del reato da parte delle forze dell’ordine e non certo alla sentenza definitiva, volersi riferire a quest’ultima stravolge il senso della previsione e crea problemi applicativi, perchè il cittadino rischia di attendere i tempi del processo per l’emanazione della sentenza definitiva e poi dover subire l’ulteriore periodo di impossibilità di conseguire la patente. Il Ministero da un lato ha voluto confermare che l’inizio del termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, ma dall’altro ha chiarito da quel termine va detratto il termine di sospensione cautelare già subito. Il paradosso è che il cittadino dopo la sentenza definitiva potrebbe già aver scontato i tre anni ed è auspicabile che le Prefetture comprendano la ratio che il Ministero ha voluto applicare alla fattispecie. A nostro parere la norma va modificata immediatamente chiarendo espressamente il periodo di sospensione e di revoca sono cumulabili e che dopo tre anni complessivi è possibile conseguire nuovamente il titolo di guida in ogni caso.