Tribunale Asti, 03/01/2021, n.218
Impugnabilità del fermo amministrativo e del preavviso di iscrizione ipotecaria
Il fermo amministrativo, al pari dell’ipoteca, si colloca tra notificazione della cartella di pagamento e pignoramento ed è atto discrezionale del concessionario, nel senso che la sua adozione non costituisce passaggio indefettibile per l’avvio della procedura esecutiva. Si tratta dunque di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.