Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIII, 30/12/2020, n.3229
La riduzione delle sanzioni è prevista prima che venga emesso il ruolo
L’art.2, 3, del D. Lgs. n.462 del 1997 stabilisce la riduzione delle sanzioni solo successivamente alla notifica della comunicazione di irregolarità (e purché il pagamento del dovuto intervenga entro i 30 successivi alla notifica di quest’ultima) e prima che venga emesso il ruolo, mentre nessuna riduzione ovvero nessuna agevolazione prevede rispetto alla cartella di pagamento che vi abbia fatto seguito.