La società calcio Napoli rimborserà biglietto, se richiesto dal consumatore, in caso di rinvio partita
L’Autorità aveva chiesto alla SSC Napoli S.p.A. di rimuovere i profili di possibile vessatorietà di alcune clausole presenti nelle condizioni contrattuali del Regolamento dello stadio San Paolo e nelle Condizioni di abbonamento 2019-2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha archiviato il procedimento pre istruttorio nei confronti della società di calcio di Serie A SSC Napoli a seguito della rimozione da parte della predetta dei profili di possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali del “Regolamento d’uso dello Stadio San Paolo” e nelle “Condizioni di abbonamento 2019-2020”.
Le clausole esaminate potevano risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo e comportare un significativo squilibrio, a carico dei consumatori, nelle prestazioni contrattuali.