FAQ: “Decreto Agosto”
Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio”.
Vediamo nel dettaglio le misure già introdotte dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria in materia di riscossione (DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia” e DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”), aggiornate con i nuovi termini definiti nel “Decreto Agosto”.
No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
No. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Si. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.
A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento. È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.
In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti.
Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.
L’articolo 99 del DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia” e successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).
Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.
Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.
Si. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.
No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.
In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3 lett. c) del DPR n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.
Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
No. Il “Decreto Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.
No. Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.
Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie.