La notifica durante l’emergenza non garantisce i diritti del cittadino

Durante l’emergenza covid 19, sono state cambiate le regole sulla notifica degli atti tramite agenzia postale, tra cui anche quelli relativi alla violazione del codice della strada. Dapprima con l’art 108 del decreto n 18/2020 poi convertito in legge e successivamente con il decreto n. 34/2020 art. 46 che ha prorogato la nuova modalità di notifica fino al 31 Luglio 2020 .

Non è necessaria la firma del destinatario fino al 31 Luglio 2020

Agente postale si accerta della presenza del destinatario, immette atto in cassetta e dà atto della nuova modalità di recapito

Al fine di ridurre i contatti tra gli addetti postali e l’utenza è stato stabilito che l’agente postale non deve più prendere la firma del destinatario o della persona abilitata alla notifica, ma dovrà semplicemente accertarsi della presenza di uno dei due immettere la raccomandata in cassetta, dando atto del nuovo metodo di recapito. In caso di assenza del destinatario o della persona abilitata, rilascerà avviso e in caso di mancato ritiro provvederà ad inviare una seconda raccomandata per avvisare dell’immissione dell’avviso. Tale modalità di notifica preoccupa non poco perchè mette a rischio i diritti dei cittadini. L’Agente postale deve accertarsi della presenza di persone ma non può ottenerne la firma.  Come farà l’agente ad accertare la presenza della persona? si farà dare un documento? che dovrà indicare nell’atto, oppure gli basterà affermare per iscritto di aver riscontrato la presenza della persona? in quest’ultima ipotesi la notifica sarebbe lasciata alla discrezione dell’Agente postale il quale potrà consegnare l’atto e dichiarare la presenza della persona a cui l’atto era destinato.  Se si invece si farà dare il documento è evidente che il contatto tra agente e destinatario ci sia stato e dunque la ratio della previsione normativa è comunque disattesa.

La firma costituisce garanzia per i cittadini destinatari

E’possibile ottenere firma rispettando norme di prevenzione

Con le norme dettate per l’emergenza virus viene mancare una fondamentale garanzia per il cittadino quello della firma sull’atto notificato. La firma costituisce la prova del ricevimento della notifica, determina il perfezionamento della stessa. Quest’ultimo è un passaggio fondamentale per la validità dell’atto e le pretese ivi contenute. Se manca la firma la notifica dell’atto non poteva dirsi perfezionata prima del decreto 18/2020, di conseguenza l’ordinamento prevedeva un procedimento di notifica diverso, proprio per ovviare all’impossibilità di consegna diretta dell’atto al destinatario. Adesso il presupposto della firma viene a mancare, e il perfezionamento della notifica è lasciato a discrezione dell’agente postale, conferendo a quest’ultimo un potere di attestazione troppo esteso. Certamente un provvedimento del genere era comprensibile nella prima fase del lock down, fase nella quale il virus cresceva a dismisura e non si sapeva fino a quando si sarebbe diffuso. Dopo l’inizio della fase 2, prorogare tale misura è stato davvero incomprensibile perchè i contatti sociali sebbene con dispositivi di protezione e distanze ove possibile sono ripresi, dunque non si capisce perchè non sia stato ristabilito il metodo di notifica precedente all’emergenza.

Consigli per i consumatori

Fare attenzione ad atti di riscossione fondati su atti notificati nel periodo 17 Marzo-31 Luglio 2020

Se dovesse pervenirvi una cartella esattoriale fondata su una multa che non avete ricevuto durante il periodo che va dal 17 Marzo al 31 Luglio 2020, bisogna andare a verificare che cosa ha scritto l’agente postale sull’accertamento originario. Ove quest’ultimo avesse indicato di adottare la modalità di recapito di cui al Dl n. 18/2020, attestando la presenza del destinatario, ma senza spiegare come ( indicando un documento ad esempio) è certamente possibile impugnare la cartella esattoriale considerando nulla la notifica dell’atto presupposto. In questo caso potrete ottenere lo sgravio della cartella esattoriale.

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