Cartelle esattoriali relative ad Irap, Iva, Irpef: prescrizione quinquennale

Se l’agenzia della riscossione non notifica nessun atto entro cinque anni dalla notifica il debito è prescritto

Il cittadino può eccepire l’avvenuta prescrizione, starà all’Agenzia della riscossione dare la prova di aver interrotto il termine

Viene notificata un cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento dell’ imposta Irpef per l’anno 2015 da parte dell’Agente della riscossione in data 20 ottobre 2018, non viene effettuato il pagamento, nè la cartella risulta essere stata oggetto di sgravio. In data 5 Novembre 2023 l’Agenzia della riscossione ci ingiunge di pagare per effetto di quella cartella, tuttavia nel quinquennio precedente, non è stato inviato alcun atto al contribuente. Ebbene il contribuente può tranquillamente eccepire la prescrizione del credito in quanto non avendo l’agenzia della riscossione interrotto il decorso del termine di prescrizione attraverso comunicazioni al contribuente, essa ha fatto maturare il termine quinquennale, di conseguenza il contribuente non è tenuto più al pagamento delle somme richieste all’erario. La celebre sentenza della Cassazione a sezioni unite la n. 23397/2016 ha spiegato che la cartella esattoriale non può essere considerata alla stregua di una sentenza, ossia un titolo esecutivo il cui termine di prescrizione ha durata decennale. Di conseguenza in caso di cartella esattoriale non opposta dal contribuente, lo Stato per mezzo dell’Agenzia della riscossione è tenuto a notificare entro cinque anni dalla notifica almeno un atto interruttivo della prescrizione al contribuente, altrimenti il credito deve essere dichiarato estinto ove il cittadino lo eccepisca. Quest’ultimo aspetto è molto rilevante. Nulla cioè impedisce allo stato di richiedere al contribuente il pagamento di un credito anche se esso è prescritto, tuttavia ove il cittadino eccepisca il decorso del termine di prescrizione, lo stato deve annullare la sua pretesa. Nel caso in cui l’amministrazione intimante non rinuncia alla pretesa, il contribuente potrà a rivolgersi alla magistratura per far dichiarare il riconoscimento del proprio diritto e l’estinzione della pretesa tributaria.

La recente pronuncia della Commissione tributaria provinciale del Lazio

La richiesta di rateizzazione del contribuente non interrompe il termine della prescrizione

Di recente sul tema vi è stata la sentenza della Commissione tributaria regionale del lazio n. 1416/2019 XVI Sezione.  In materia tributaria le commissioni tributarie regionali rappresentano il giudice di secondo grado. Ebbene nella pronuncia la commissione laziale non solo ha dichiarato la prescrizione della pretesa tributaria per decorso del quinquennio dalla notifica, menzionando la sentenza della Corte di Cassazione sopra indicata, ma ha anche chiarito che non può essere considerato atto interruttivo della prescrizione la richiesta di rateizzazione presentata dal contribuente durante i cinque anni. Tale richiesta infatti non proviene dall’Agenzia della riscossione, ma è una richiesta del contribuente, che non può determinare un nuovo decorso del termine della prescrizione, rispetto alla data della notifica della cartella. Soltanto un atto dell’Agenzia della riscossione notificato al contribuente può determinare l’interruzione del termine di prescrizione.

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