Il responsabile del procedimento deve valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento.
Per quanto concerne l’”obbligo” di iscrizione a ruolo costantemente invocato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE a supporto della domanda di compensazione delle spese di giudizio nei propri confronti, si evidenzia che tale assunto (estraneità dell’agente di riscossione al principio della soccombenza) è comunque smentito dalla legge , più precisamente dall’art. 6 della L. 241/1990 che obbliga il responsabile del procedimento – che svolga dietro compenso la propria attività per l’adempimento di funzioni amministrative espressamente ed inderogabilmente attribuitegli dalla legge – a verificare d’ufficio ciò che la legge gli impone, al fine di evitare l’invio di provvedimenti illegittimi come nel caso di specie, e/ o comunque di iscrivere sine titulo a ruolo provvedimenti di qualsivoglia natura. L’art. 6 della citata norma testualmente recita che “il responsabile del procedimento: valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento”. Dunque, sia l’ente impositore che l’agente per la riscossione avrebbero dovuto svolgere, a monte, un accertamento volto ad evitare l’illegittima emissione del provvedimento impugnato, a verificarne l’esistenza di precedenti impugnazioni e/o sospensioni e, soprattutto, ad accertarne d’ufficio l’insussistenza della pretesa per carenza dei presupposti formali e sostanziali; in particolare detti obblighi gravano sulla società incaricata della riscossione, al momento dell’iscrizione del provvedimento.
Giudice di pace di Roma, sez. 6, 06.08.2020, n. 13445
Sentenza n. 13445.20