Giudice di pace di Roma, sez. 6, 06.08.2020, n. 13445
Il preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (nella specie, un autoveicolo) emesso dal concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all’espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell’amministrazione ma l’esecuzione non è ancora iniziata, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso può ragionevolmente realizzarsi dinanzi al Giudice di Pace attesa la natura strettamente cautelare del provvedimento impugnato, assunto confortato dal regolamento di competenza definito dalla S.C. sezione VI con Ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21914 (conforme Cass. SS.UU. 15354/ 15).
La domanda di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. così come proposta e/o così come qualificata da questo giudicante, è pienamente ammissibile e fondata.
In primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell’attore che ha l’interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva concorrente del concessionario del servizio di riscossione, – quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione- . (cfr. Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277).
Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all’art. 615 c.p.c .
In tema, il Cons. di Stato, Sez. V, con sentenza 13.9.2005, n. 4689, ha sancito che: “La cognizione delle controversie relative al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, disposto dall’incaricato della riscossione di crediti tributari, si sottrae alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia a quella costitutiva di legittimità sia a quella esclusiva, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario”.
Inoltre, il Supremo Collegio ha stabilito che: “La tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d’imposta si realizza innanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi”. (Cfr. Cass. SS.UU. Ord. 3 1. 1.2006 n. 2053).
Atteso quanto precede, interpretando le suddette pronunce non può non riconoscersi la possibilità di impugnar il preavviso di fermo amministrativo quale primo atto esecutivo precedente all’effettivo inizio della procedura esecutiva, con le forme proprie di cui all’art. 615 1° comma c.p.c .
Sentenza n. 13445.20