Tribunale civile di Roma, sez. lav., 16.07.2020, n. 4595
Il pignoramento previsto dall’art. 72 bis del DPR.602/73 costituisce d’altronde espressione del potere di procedere ad esecuzione forzata proprio di chiunque sia portatore di un titolo esecutivo, e non è dunque un potere autoritativo in senso pubblicistico, come appare dimostrato dal fatto che la disposizione rimanda, per la sua disciplina, all’art. 543 c.p.c. (che non prevede né motivazione né l’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere), con la sola differenza che il Concessionario ordina al terzo direttamente il pagamento.
La disciplina del pignoramento ex art. 72 bis non contempla l’indicazione della causale dei crediti. Esso rimanda all’art. 543 c.p.c. che richiede solo l’indizione del credito, del titolo, e delle somme dovute. Il richiamo a Cass. 26519/2017 appare non pertinente posto che nella specie il pignoramento identifica le cartelle nel corpo dell’atto.
Il pignoramento non costituisce un nuovo autonomo atto impositivo rispetto ai titoli messi in esecuzione, sicchè l’invocazione di Cass. 22997/2010 appare non pertinente, a prescindere da quanto si è premesso in ordine alla consistenza di fatto delle questioni di calcolo nel processo previdenziale.
Sentenza n. 4595.20