Tribunale civile di Roma, sez. lav., 16.07.2020, n. 4595

Cass SU n. 10266/2018 ha condivisibilmente chiarito e Cass.30927/2018 confermato che i due formati Pades/pdf e Cades/p7m sono entrambi consentiti ed equivalenti.

L’art. 20, co.1 bis, del d.lgs n.82/2005 richiede particolari requisiti di forma solo perchè il documento informatico faccia fede privilegiata, ma stabilisce altresì che in tutti gli altri casi il suo valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità. Questo non significa, ad avviso del giudicante, che il documento non immodificabile non ha valore probatorio, ma che ne può essere messa in discussione l’integrità e l’eventuale manipolazione. Perché queste cose possano essere messe in discussione occorrono ad avviso del giudicante allegazioni e deduzioni specifiche, tanto più se si considera che il Concessionario non può avere alcun interesse a notificare un atto di pignoramento da lui stesso alterato (rispetto c a che?) dopo averlo formato.

L’atto di pignoramento reca la firma a stampa del delegato alla riscossione secondo quanto prescritto dall’art. 72 bis, comma 1 bis, del DPR n. 602/73.


Sentenza n. 4595.20

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