Tribunale civile di Roma, sez. lav., 16.07.2020, n. 4595

Il giudicante rileva dagli atti del procedimento civile parallelo che esso è stato avviato a notifica con “raccomandata diretta” ex art. 26, co.1, DPR n.602/73 c.m. dall’art. 12 del d.lgs n.46/99, e questa è esitata con procedura di compiuta giacenza.

Tale esito, ad avviso del giudicante, non è perfezionativo, perchè l’art. 12 del d.lgs n.46/99, nel riprodurre l’art. 26 del DPR n.502/73, prevede che “….la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma” e ciò ad avviso del giudicante esclude chiaramente che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell’atto al destinatario o ad altri legittimato ivi rinvenuto. In sostanza, la notifica segue le regole ordinarie in materia di perfezionamento delle comunicazioni ordinarie a mezzo posta con raccomandata con A/R, ma tale modalità semplificata rispetto alle regole poste dalla legge n. 890/82 trova contemperamento nel fatto che la notifica è perfetta solo se la raccomandata è effettivamente consegnata al destinatario, o ad alcuna delle persone a ciò legittimate secondo il regolamento postale.

Tuttavia la procedura di compiuta giacenza dimostra che il plico è pervenuto all’indirizzo del destinatario mettendolo in condizione di ricevere l’atto, e quindi ha determinato ai sensi dell’art. 1335 c.c. una presunzione di conoscenza atta a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione alla data del rilasciato avviso.


Sentenza n. 4595.20

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