Tribunale civile di Roma, sez. lav., 16.07.2020, n. 4595

L’importo della rata dei contributi Ivs fissi e degli accessori dei crediti di previdenza obbligatoria è determinato e determinabile in base a criteri fissi di legge, ossia, partendo dalla sorte, e data la scadenza pure stabilita dalla legge, è possibile determinarne l’ammontare in base ad una mera operazione matematica. Per la giurisdizione del lavoro, ispirata ad un canone di doverosa collaborazione alla rapida decisione, vale il principio per cui le contestazioni sul “quantum” debbono essere specifiche, essendo altrimenti inammissibili (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002). I precedenti di legittimità invocati riguardano la materia tributaria, ove la pretesa dell’Erario si basa su un atto impositivo autoritativo che per principio generale dev’essere come tale motivato, sì che può accadere, in alcuni casi, che esso risulti illegittimo per non consentire al contribuente di capire come si arrivasse al dato degli accessori. La misura degli interessi, nella giurisdizione ordinaria, è invece una mera questione di fatto, matematica e di calcolo: ove mai il conto fosse sbagliato, ed il contribuente deve mostrarlo lui, non deriverebbe alcun annullamento, ma si tratterebbe solo di rideterminare il dovuto nella misura esatta. In tal senso la S.C. ha già avuto modo di stabilire che se la pretesa è eccedente il dovuto, la cartella resta efficace per il minor dovuto effettivo (Cass. 27824/2009, 19502/2009).


Sentenza n. 4595.20

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