Tribunale civile di Roma, sez. lav., 16.07.2020, n. 4595
E’ insegnamento di legittimità qui condiviso che in caso di omessa valida notifica del titolo, il contribuente raggiunto da successiva intimazione ha l’onere di proporre in via recuperatoria l’opposizione allo stesso, negli stessi termini in cui avrebbe potuto e dovuto opporre il titolo originariamente (Cass. 4506/2016), e quindi entro 40 giorni se si tratta di un motivo di opposizione all’esecuzione, ex art. 24, co.5, d.lgs n.46/99; ovvero entro 20 giorni ex art. 617 c.p.c. richiamato dall’art. 29 del d.lgs n.46/99 se si tratta di motivi di opposizione agli atti esecutivi; in difetto di che la contestabilità del titolo resta preclusa.
Sentenza n. 4595.20