Giurisprudenza

Costituzione con l’avvocato del libero foro

Deve farsi applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. Un.,19 novembre 2019 n. 30008, secondo cui la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità; tuttavia, il medesimo arresto ha precisato che «ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – come di consueto – indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro».

Così la Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 6630 Anno 2020
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: D’AQUINO FILIPPO
Data pubblicazione: 09/03/2020


Cass. civ., sez. 6, 09.03.2020, n. 6630

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