Cassazione civile, sez. lav., 10.02.2020, n. 3063
Deve in primo luogo rilevarsi che, nel caso in esame, poiché le cartelle opposte riguardavano un credito contributivo, era onere dell’Istituto che ne pretendeva il pagamento fornire la prova degli elementi posti a fondamento del suo assunto, ossia la natura subordinata dei rapporti di lavoro (cfr. Cass. 6/11/2009, n. 23600).
E’ dunque errata la premessa da cui muove il giudice di merito, osservando che era onere della appellata provare gli elementi costitutivi del contratto di associazione in partecipazione e che tale prova non era stata offerta e neppure dedotta.
Cassazione civile, sez. lav., 10.02.2020, n. 3063