Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. lav., 06.02.2020, n. 2856

La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 639/2014, nel rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in sede di gravame, ha richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 23270 del 2011, secondo la quale la norma dell’art. 345, comma 2°, c.p.c., si riferirebbe ad ogni eccezione non rilevabile d’ufficio, senza che possa distinguersi tra eccezioni in senso stretto, per le quali opererebbe il divieto di jus novorum in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d’ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe; che, tuttavia, in materia previdenziale, costituisce ius receptum il principio secondo cui il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto a quello proprio della materia civile, essendo sottratto alla disponibilità delle parti e operando la prescrizione di diritto, con la conseguenza che ben può essa essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (cfr. tra le numerose Cass. nn. 23116 del 2004, 27163 del 2008, 21830 del 2014).

Coerentemente con la superiore premessa, è stato affermato che, operando il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello soltanto per le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, cioè per le eccezioni non rilevabili d’ufficio, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori l’eccezione di prescrizione non può rientrare fra quelle ricomprese nel divieto di cui all’art. 437, comma 2°, c.p.c. (così, espressamente, Cass. n. 27163 del 2008).


Cassazione civile, sez. lav., 06.02.2020, n. 2856

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