Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. lav., 05.02.2020, n. 2716

Ove il giudice adito in opposizione a cartella esattoriale dichiari la propria incompetenza, indicando un termine per la riassunzione, la tempestiva esecuzione di tale adempimento davanti al giudice competente esclude qualsiasi decadenza dall’opposizione per mancata osservanza del termine di cui all’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, dovendo aversi riguardo, per effetto della translatio iudicií, all’originario atto introduttivo del giudizio (cfr. per fattispecie analoghe Cass. nn. 22875 del 2010 e 30490 del 2019). Risultando in specie per tabulas che l’opposizione alla cartella esattoriale, proposta nei termini davanti al giudice incompetente per territorio, è stata tempestivamente riassunta davanti al giudice dichiarato competente, è erroneo ritenere l’opposizione tardiva.


Cassazione civile, sez. lav., 05.02.2020, n. 2716

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