In tema di imposte sui redditi il contribuente può emendare i propri errori anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa.

l contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l’unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella.

Del resto costituendo la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73 il primo atto impositivo, possono essere dedotti in giudizio tutti i vizi della pretesa tributaria.

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 1862 Anno 2020
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: D’AURIA GIUSEPPE
Data pubblicazione: 28/01/2020


Cass. civ., sez. 5, 28.01.2020, n. 1862