“In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l’esistenza dello “status” di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l’esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale “status” – potere attribuito dalla legge all’Ispettorato Provinciale Agrario – possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all’agevolazione fiscale.” (Vedi Cass. n. 10248 del 2013; n. 8326 del 2014; n. 26454 del 2018).

Coltivatore diretto

Viene qualificato coltivatore diretto “il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all’allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l’allevamento del bestiame”.

Imprenditore agricolo professionale

È invece imprenditore agricolo professionale (IAP) “chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.) direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro”, senza che dunque rilevi l’attività manuale.

A chi spetta l’agevolazione?

Il possesso di uno dei due requisiti al momento della stipula dell’atto è condizione sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione e nulla esclude che, nel tempo necessario alle verifiche amministrative, le due qualifiche si susseguano per cui un soggetto da coltivatore diretto divenga poi IAP.

Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 32736 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: D’ORIANO MILENA
Data pubblicazione: 12/12/2019


Cass. civ., sez. 5, 12.12.2019, n. 32736