Cassazione civile, sez. trib., 28.11.2019, n. 31090
Esecuzione forzata tributaria, discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario.
In materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell’avviso “impoesattivo” o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell’atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell’esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un’opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell’atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza.
Cass. civ., sez. 5, 28.11.2019, n. 31090