Corecom Toscana, delibera 10/11
Sussiste un difetto di legittimazione passiva nel caso in cui l’istante presenti una richiesta di definizione della controversia (avente ad oggetto, nel caso di specie, l’attivazione non richiesta di un servizio di carrier preselection) non con l’operatore con il quale ha concluso il contratto ma con il gestore sulla cui rete veniva instradata l’utenza.