Corecom

Corecom Puglia, Determinazione n. 13/11

Il procedimento di disconoscimento della sottoscrizione è demandato alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ed esula pertanto dalle competenze del Corecom[1].


[1] Conformi: Corecom Puglia, delibera 3/12, Corecom Calabria, delibera 54/11

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