Agcom, delibera 51/10/CIR
Deve affermarsi l’incompetenza di questa Autorità in materia di verifica dell’autenticità della firma, in quanto il disconoscimento cd. di autenticità, avente per oggetto la verità e la genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 c.p.c. e demandato all’autorità giudiziaria ordinaria (Cass., sent. 21 gennaio 2004, n. 935[1]).
[1] Cassazione civile, sez. trib., 21/01/2004, n. 935: In tema di prova documentale, il disconoscimento di un documento, ai sensi dell’art. 2719 (o dell’art. 2712) c.c., che provenga dalla stessa parte, o dal suo dante causa, o da terzi o dalla stessa controparte nel giudizio, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata, e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto generico e preventivo il disconoscimento effettuato dall’Amministrazione finanziaria, in una controversia avente ad oggetto il rimborso di tributi indebitamente versati, in quanto privo di alcun riferimento a documenti determinati e individuati nel loro contenuto e nei loro dati identificativi e anticipato rispetto alla loro produzione in giudizio in fotocopia). Conformi: Agcom, delibera 155/11/CIR, Agcom, delibera 45/12/CIR, Corecom Emilia-Romagna, delibera 20/19