Agcom, delibera 118/11/CIR
Il disconoscimento della voce registrata richiesto dall’istante non può essere preso in considerazione, in quanto l’accertamento della sussistenza e del contenuto della contestazione, avendo per oggetto la riferibilità della voce contenuta nel supporto audio fonico all’identità dell’istante, e quindi “vertendo sul rapporto di corrispondenza tra il contenuto della riproduzione meccanica e la realtà dei fatti, è funzione del giudice di merito; e, ove sia esente da vizi logici, in sede di legittimità è insindacabile” (Cass., sent. 11 maggio 2005, n. 9881). Peraltro, a seguito del disconoscimento di conformità, la riproduzione meccanica, ai sensi dell’articolo 2712 c.c., pur perdendo il pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi, tra i quali la regolare e continua fruizione del servizio telefonico dimostrata nel caso di specie dalla documentazione prodotta dall’operatore di dettaglio del traffico generato dall’utenza in epigrafe[1].
[1] Conformi: Agcom, delibera 11/12/CIR, Corecom Toscana, delibera 55/18, Corecom Piemonte, delibera 34/18