L’art. 7 della Legge N°212/90 detta disposizioni in ordine alla chiarezza della motivazione dell’atto, con esplicito riferimento all’articolo 3 della Legge N°241/90, il quale consente la motivazione “per relationem” ad altro atto già noto al soggetto destinatario dell’atto o contenente i contenuti essenziali dell’atto a cui fa riferimento.

Dall’esame degli atti impugnati si rileva che la motivazione fa esplicito riferimento al contenuto di un processo verbale di constatazione redatto a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, nei confronti di un altro soggetto, per cui l’Agenzia delle Dogane, ai sensi dell’art.7 della Legge N°212/2000, aveva l’obbligo di allegare copia del predetto processo verbale di constatazione agli atti impugnati, per renderlo noto al contribuente destinatario o di riprodurne nello stesso il contenuto essenziale, al fine di consentirgli di esercitare efficacemente il proprio diritto alla difesa.

Non avendo l’ente impositore portato a conoscenza della contribuente il contenuto dell’atto a cui fanno riferimento gli atti impugnati, va dichiarata la nullità degli avvisi di pagamento impugnati. La dichiarazione di nullità degli alti preclude l’esame degli altri motivi di ricorso.

Ctp di Agrigento 2240/3/19

Difensore: dott. Nastasi Marco Valerio Quarto


CTP Agrigento, sez. 3, 29.10.2019, n. 2240