Società di persone: litisconsorzio a pena di nullità
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, avverso un avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone pertanto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (cfr. Sez. U, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008).
Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 24709 Anno 2019
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: SAIEVA GIUSEPPE
Data pubblicazione: 03/10/2019