Le obbligazioni tributarie, a prescindere dalla tipologia d’imposta, avendo fisiologicamente insita la caratteristica della “periodicità” di cui all’art. 2948 n. 4), devono essere ricondotte alla prescrizione quinquennale.

La precisazione arriva dalla CTP di AGRIGENTO con la sentenza n. 1610/01/19

Le motivazioni della sentenza

E’ opportuno premettere che nel sistema tributario italiano, non sussista una norma generale che stabilisca il termine prescrizionale del debito tributario.
Ciò premesso, se da un lato è vero che l’ingiunzione fiscale costituisce atto amministrativo, cumulativo in sé delle caratteristiche proprie del titolo esecutivo e del precetto, dall’altro deve però escludersi che tale atto, in assenza di una pronuncia giurisdizionale, possa acquisire efficacia di “giudicato”. Da ciò consegue, logicamente, l’inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il quale dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

Da questa premessa discende che un atto amministrativo (cartella di pagamento) non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione (da non intendersi per tali quelli di cui all’art. 2953 c.c., ne’ può applicarsi estensivamente l’art. 2946 c.c., in base al quale la prescrizione decennale opera qualora la legge non disponga diversamente in quanto esiste una norma che dispone diversamente (art. 2948 n. 4) c.c. il quale sottopone a prescrizione quinquennale “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Pertanto le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d’imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della “periodicità” alla quale l’art. 2948 n. 4) devono essere ricondotte alla prescrizione quinquennale. (conforme CTP Reggio Calabria sentenza 16 aprile 2014).


CTP Agrigento, sez. 1, 23.08.2019, n. 1610