L’Agente di riscossione non dispone degli atti di notifica delle cartelle di pagamento? Il debito può essere annullato
L’ADICU aps dà notizia di un’importante vittoria per i contribuenti vessati da notifiche di atti di intimazione di pagamento, pignoramenti su conti correnti bancari, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi.
Come segnalato dall’Avv. Dalila Loiacono, il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 5665/19 ha affermato che “l’Amministrazione è tenuta a rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella costituisce un adempimento indefettibile. Nella predetta sequenza, quindi, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina la nullità dell’atto consequenziale notificato, nullità che può essere fatta valere dal contribuente con l’impugnazione dell’atto consequenziale.
Divenuti giuridicamente inesistenti gli atti presupposti, l’atto notificato è improduttivo di effetti e, pertanto, va dichiarato inefficace.
La dichiarazione di inefficacia dell’atto impugnato, quindi, estingue il diritto del Concessionario di procedere difettando validi titoli esecutivi”.
In conclusione, l’Avv. Dalila Loiacono dichiara che l’azione esecutiva è soggetta alla corretta e rituale notifica degli atti prodromici. Diversamente, l’Agente della riscossione non può procedere nei confronti del contribuente.
ADICU aps si augura che la sentenza in parola costituisca un esempio virtuoso di giustizia.
Invitiamo i cittadini in difficoltà a rivolgersi alla sportello SOS Equitalia di ADICU aps, tel. 06/88642693, e mail segreteria@adicu.it