Il contraddittorio preventivo è esperito con la richiesta documentale inviata con questionario, cui ha fatto seguito la produzione dei dati richiesti, non è un equipollente al contraddittorio dato che in questo modo non viene data alla società contribuente la possibilità di spiegare, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, le ragioni in fatto che hanno condotto all’evidenziata incongruità dello studio di settore.


Non può, neppure, sottacersi il fatto che la richiesta di nutrita documentazione contabile da parte dell’Ufficio costituisce una sorta di vera e propria verifica fiscale nei confronti del contribuente, attività questa che richiede il rispetto dello statuto del contribuente in punto di contraddittorio preventivo.

Ctr Lombardia sentenza n. 3185-22-2019 depositata il 19 luglio 2019.


CTR Lombardia, sez. 22, 03.04.2019, n. 3185