Giurisprudenza

Impugnazione inammissibile in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento

In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile.

La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione.

L’udienza non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793).

La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all’udienza di discussione (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429).

Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso.

Nella specie, però, l’Avvocatura Generale si è attivata a chiedere il rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno solo dopo sei anni dalla data di spedizione del ricorso per cassazione, senza verificare, in precedenza, la sorte del plico postale.

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 8641 Anno 2019
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: D’ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 28/03/2019


Cass. civ., sez. 5, 28.03.2019, n. 8641

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *