Notifica ai sensi dell’art. 60 solo se il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile,
mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
La cd. irreperibilità assoluta del destinatario, che consente il compimento della notifica ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (n. 19958 del 27/07/2018): caso non ricorrente nella fattispecie esaminata dalla corte, giacche il contribuente aveva nel Comune la sede dell’impresa, come da documentazione esaminata e depositata in atti.
Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 7345 Anno 2019
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
Data pubblicazione: 14/03/2019
Cass. civ., sez. 6, 14.03.2019, n. 7345