L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Agenzia, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4).

Alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria, non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l’ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione.

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 6792 Anno 2019
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
Data pubblicazione: 08/03/2019


Cass. civ., sez. 6, 08.03.2019, n. 6792