Cassazione civile, sez. un., 08.03.2019, n. 6882
Obbligo costituzionalmente rilevante di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva
L’obbligo costituzionalmente rilevante di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, come dettato dall’art. 53 Cost. — ove abbia un significato esclusivamente oggettivo, nel senso di obbligo di adempiere in base alla sola capacità contributiva — può essere traslato a un soggetto terzo; nel caso in cui, invece, sia accompagnato anche da un fine soggettivo — nel senso che l’adempimento deve essere eseguito non solo in modo oggettivamente completo, ma anche dallo specifico soggetto che per legge ne ha l’obbligo — non può essere trasferito ad un soggetto diverso.
Cass. civ., sez. un., 08.03.2019, n. 6882