Obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità
“L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non rilevi l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi” (Cass. n. 3154 del 2015; Cass. n. 4231 del 2006; Cass. n. 11389 del 1995).
La cartella di pagamento era stata emessa a seguito di procedura di liquidazione automatizzata, senza necessità di rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, pertanto, secondo la
Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 6480 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA
Data pubblicazione: 06/03/2019
i giudici della Commissione Tributaria Regionale della Campania correttamente hanno ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo (Cass. n. 1711 del 2018).
Cass. civ., sez. 5, 06.03.2019, n. 6480