In mancanza delle relate le notifiche delle cartelle di pagamento sono nulle
Se l’Agenzia delle Entrate non produce le relate di notifica, in assenza, dunque, della prova delle le ricerche concretamente effettuate dall’ufficiale della riscossione, sono nulle le notifiche delle cartelle di pagamento.
Lo ha precisato il Tribunale di Taranto con la sentenza del 03/03/2019 con le seguenti
motivazioni:
E’ utile rilevare come l’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 602/73 possa procedere alla notifica delle cartelle di pagamento secondo due modalità alternative:
- in primo luogo la notifica può essere eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di Polizia Municipale;
- in via alternativa, poi, la cartella di pagamento può essere notificata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora l’agente della riscossione scelga la prima modalità di notifica, deve seguire – sulla base di quanto disposto dall’art. 60 D.P.R. 600/73 – la disciplina dettata dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e, in particolare, nel caso di irreperibilità relativa del contribuente, la disciplina contenuta nell’art. 140 c.p.c.; norma che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, impone al notificante di provare, ai fini della validità del procedimento, non solo di aver depositato l’atto presso la casa comunale e di aver inviato la raccomandata informativa presso la residenza del contribuente (attività che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, risultano eseguite dall’ufficiale della riscossione), ma – altresì e preliminarmente – di aver tentato la notifica presso uno dei luoghi di cui all’art. 139 c.p .c. e di non aver potuto consegnare l’atto per l’assenza di una delle persone indicate nella stessa disposizione; sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la prova di tali attività deve essere fornita mediante la produzione della relata di notifica nella quale l’ufficiale giudiziario (o l’ufficiale della riscossione) attesti gli adempimenti dello stesso compiuti e che in mancanza la notifica deve ritenersi nulla (cfr. Cass. Civ., 17.11.2000, n. 14890).
Trib. civ. di Taranto, 03.03.2019