L’Agenzia delle Entrate non può invocare l’art.25 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 secondo cui “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa” in quanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000 al contribuente non possono essere richiesti gli atti ed i documenti già in possesso dell’amministrazione finanziaria che devono essere acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1991.

Il fatto

L’ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5 del d.P.R. 600 del 1973, e dell’art. 54 d.P.R. 633 del 1972 come modificati dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., con riferimento all’utilizzo di documenti non esibiti dai contribuenti a fronte di specifica richiesta da parte dell’Ufficio.

La conclusioni

Secondo la cassazione il motivo è infondato in quanto la richiesta degli atti ai contribuenti da parte dell’amministrazione finanziari risulta generica e non tale da consentire di individuare la documentazione necessaria a soddisfare l’esigenza di accertamento da parte dell’ufficio e, d’altra parte, la sentenza impugnata fa espresso riferimento alla documentazione relativa alla compravendita di capannone e cioè ad atto pubblico come tale in possesso dell’amministrazione stessa e di cui non è quindi necessaria la richiesta, per cui la deduzione ricorrente relativa alla mancata esibizione di documenti risulta generica e infondata.

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 5947 Anno 2019
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: MAISANO GIULIO
Data pubblicazione: 28/02/2019


Cass. civ., sez. 5, 28.02.2019, n. 5947