Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della produzione di nuovi documenti in appello

La previsione che un’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché «il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile» (ordinanza n. 401 del 2000).

Lo ha specificato la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 199 anno 2017 deposita il 14/07/2017 .

Dubbio di costituzionalità della produzione di nuovi documenti in appello

La Commissione tributaria regionale della Campania ha dubitato sulla legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma», nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello «[è] fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti».

Violazione degli art. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione

Secondo i giudici campani la disposizione violerebbe gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché «criteri di razionalità e […] i principi generali dell’ordinamento».

Secondo il rimettente, la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già nella disponibilità della parte nel grado anteriore genererebbe una disparità di trattamento tra le parti del giudizio.

Essa, inoltre, impedirebbe artatamente alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi condurrebbe alla perdita, da parte di quest’ultima, di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto consacrato nell’art. 24 Cost.

La decisione della Corte

Nel merito, non è fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, sostenuta sulla base del presunto «sbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore».

Sul punto è sufficiente rilevare che tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicché non sussistono le ragioni del lamentato «sbilanciamento».

Con particolare riferimento all’art. 24 Cost., esso non impone l’assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale: ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (ex plurimis, sentenze n. 121 e n. 44 del 2016; ordinanza n. 386 del 2004).

Ebbene, nella specie non vi è una compressione dell’esercizio del diritto di difesa nei sensi indicati.

La previsione che un’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché «il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile» (ordinanza n. 401 del 2000).

Non sussiste, infine, la dedotta violazione dell’art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio: è infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multis, sentenza n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003).

Le argomentazioni svolte conducono ad una pronuncia di non fondatezza della questione sollevata.

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