No alle sanzioni, interessi ed aggi per cause di forza maggiore
Non dovute le sanzioni, gli interessi e gli aggi di riscossione per causa di forza maggiore ai sensi del comma n. 5 del D. Lgs. 472/1997 configuratasi nell’omesso pagamento dei crediti vantati dalla società ricorrente nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Lo ha stabilito la Ctp di Ascoli Piceno con la sentenza n. 165/2017 del 22 giugno 2017.
Motivazioni
Il mancato versamento del dovuto è riconducibile a cause di forza maggiore imputabili al comportamento inerte e dilatorio della Pubblica Amministrazione così come sancito nella sentenza penale n. 508/2015 del Tribunale di Fermo.
In tema di sanzioni tale fattispecie concreta perfeziona quella astratta di non punibilità prevista dal comma n. 5 del D. Lgs. 472/1997. Consegue che dichiarata assorbita e/o respinta ogni altra eccezione addotta dalle parti, il ricorso va parzialmente accolto limitatamente alle sanzioni irrogate, agli interessi ed agli aggi di riscossione.
Rileva ai fini della compensazione delle spese l’alternanza di vittoria e soccombenza delle parti.