La mancata esibizione di documenti non richiesti non costituisce rifiuto
La mancata esibizione di un qualcosa che non è stato richiesto non può costituire un «rifiuto» all’esibizione della documentazione, come quando la stessa venga specificatamente richiesta dai verificatori, poiché tale «sanzione ….. esige che sussista una specifica richiesta degli agenti accertatori.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.15021/2017 del 16 giugno 2017.
Motivazione
La proibizione all’utilizzo in sede giudiziaria di documentazione non presentata in sede amministrativa rappresenta un condizionamento all’esercizio del diritto di difesa e pertanto si legittima esclusivamente qualora configuri la negazione di un incartamento esplicitamente rivendicato dall’Ufficio, riconoscendo tuttavia che il veto a valersi dei documenti si manifesti «non solo nell’ipotesi di rifiuto dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto e, quindi, per colpa» (Cassazione, sentenza 7269/2009).
Tuttavia la penalizzazione richiamata pretende l’esistenza di una determinata richiesta dell’Ufficio accertatore, non potendo rappresentare un “rifiuto” la mancata presentazione di ciò che non venga richiesto (Cassazione sentenza 21768/2009).
Caso di specie
Nella vicenda esaminata si è trattato di una richiesta generica di notizie afferenti l’esistenza di redditi esenti o già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e non, come invece necessario, riferita a determinati documenti e, segnatamente, a quelli in seguito presentati dal contribuente in contenzioso.