L’agente della riscossione non può stare in giudizio con il patrocinio di un avvocato del foro
Il nuovo articolo 11 del d.lgs 546/92 stabilisce che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate… nonché dell’agente della Riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, il che significa che deve stare in giudizio mediante il soggetto titolare della rappresentanza legale o di altro dipendente suo delegato e non per il tramite di un soggetto esterno alla sua organizzazione.
Lo ha specificato la Commissione tributaria Provinciale di Napoli, Sez. I, con la sent. n. 11055 del 23/07/2017.
Motivazione
Per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’agente della riscossione, in base alla riforma del processo tributario, intervenuta con il decreto legislativo 156/2015, non può costituirsi in giudizio mediante il patrocinio di una avvocato del libero foro. Con la nuova formulazione dell’articolo 11 del d.lgs 546/92, il decreto 546, tiene chiaramente distinte le funzioni di rappresentanza e quella di assistenza tecnica delle parti nel processo tributario dinanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali. Il nuovo articolo 11 del d.lgs 546/92 stabilisce che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate… nonché dell’agente della Riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, il che significa che deve stare in giudizio mediante il soggetto titolare della rappresentanza legale o di altro dipendente suo delegato e non per il tramite di un soggetto esterno alla sua organizzazione.