Il Concessionario non può attestare la conformità di una copia
Il Concessionario non può produrre le fotocopie delle relate se il contribuente le disconosce ritenendole non conformi all’originale. Il Concessionario è un soggetto privato e come tale non ha il potere di attestare la conformità all’originale dei documenti prodotti, per cui gli stessi sono privi di rilevanza giuridica per assenza dell’attestazione di autenticità tipica di un pubblico ufficiale.
Lo ha precisato la Ctp di Agrigento con la Sentenza n. 1133/2/2017 depositata il 13 giugno 2017.
Motivazioni
Quando la parte ricorrente disconosce la conformità all’originale delle copie prodotte dall’ente della Riscossione e quest’ultima non provvede all’esibizione o produzione dell’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c. alle fotocopie prodotte non può essere riconosciuto nessun valore probatorio.
La conformità all’originale
L’Agente della Riscossione è un soggetto privato che in nessun caso può essere equiparato ad un pubblico ufficiale che abbia i poteri di attestare la conformità all’originale dei documenti prodotti.
Da ciò deriva, che non avendo fornito, l’Agente per la Riscossione, la prova che le cartelle siano state regolarmente notificate al contribuente, le stesse vanno annullate.