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Corecom Abruzzo, delibera 11/19

Benché la giurisprudenza amministrativa e la prassi dell’Agcom reputino legittima la pratica commerciale, posta in essere dagli operatori di telefonia, di subordinare il diritto allo sconto, che il cliente acquisisce sottoscrivendo l’offerta promozionale, alla condizione del mancato esercizio del recesso entro un certo termine, espressamente accettato dall’utente e che tali clausole contrattuali non violino il divieto contenuto nell’art. 1, comma 3), del D.L. n. 7/2007 (c.d. Decreto Bersani convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40) in quanto non pretendono il pagamento “di spese non giustificate da costi dell’operatore”, ma si limitano a subordinare il diritto allo sconto alla condizione che l’utente non receda entro un determinato periodo di tempo, nel caso di specie l’operatore non ha tuttavia dimostrato di aver correttamente informato l’istante all’atto della stipula del contratto di detti costi.

Trattandosi di un contratto a distanza stipulato telefonicamente, tramite verbal order, l’operatore avrebbe dovuto, infatti, trasmettere all’istante la Welcom letter riepilogativa dell’offerta e delle condizioni alla stessa riferite appunto alla scadenza del contratto ed ai costi da sostenere in caso di risoluzione anticipata.

Pertanto, poiché l’operatore convenuto non ha prodotto la Welcom letter né ha dimostrato di aver correttamente reso edotto l’istante in sede di adesione contrattuale dei costi effettivamente dovuti in caso di recesso anticipato e/o risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, si ritiene di accogliere la richiesta dell’istante di storno dell’importo a titolo di “Annullamento sconto Internet per cessazione anticipata”.


Corecom Abruzzo - Delibera n. 11-2019

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