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Corecom Abruzzo, delibera 10/19

L’articolo 75 del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 prevede espressamente che “L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all’articolo 55, comma 1, lettera a)”. Inoltre in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera f) della delibera n. 179/03/CSP, in materia di informativa in ordine all’elenco abbonati, l’articolo 23 delle condizioni generali di contratto per aziende di Telecom prevede espressamente che il Cliente ha facoltà di chiedere che i dati personali che lo riguardano siano riportati negli elenchi telefonici messi a disposizione di terzi. La disciplina della pubblicazione dei dati è stabilita dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, dalle delibere AGCOM nn. 36/02/ CONS e 180/02/CONS, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve successive modifiche o integrazioni.

Da quanto sopra si deduce che il gestore, nel momento in cui offre alla propria clientela la possibilità di fruire di un determinato servizio (anche gratuito), è tenuta ad assicurare tutti gli adempimenti per garantirne l’erogazione. L’operatore, dunque, pur non avendo alcuna responsabilità in ordine alla pubblicazione materiale delle utenze negli elenchi, è tenuto, in ogni caso, agli ulteriori adempimenti per soddisfare la volontà del cliente.


Corecom Abruzzo - Delibera n. 10-2019

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