Nessun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei controlli “a tavolino”

In caso di avviso di accertamento emesso a seguito di richiesta di documenti mediante l’invio al contribuente di un questionario, non c’è nessun obbligo di notifica, a carico dell’Ufficio, del processo verbale conclusivo delle operazioni di verifica prima dell’emissione di detto avviso di accertamento.

Lo ha precisato la CTR di Milano con la sentenza n. 2953 del 05 luglio 2017.

Motivazioni

Nessuna attività di verifica è stata svolta a monte dell’avviso di accertamento, né alcuna attività di accesso, ispezione o verifica, per le quali è espressamente prevista la redazione e notifica di un verbale conclusivo dell’attività prodromica all’accertamento.

I controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria mediante l’accesso a banche dati ovvero, come nel caso di specie, a seguito di acquisizione di documenti mediante questionario, sebbene con linguaggio atecnico siano definiti “verifiche a tavolino”, non hanno tuttavia i requisiti normativi per essere definiti tali.

Appare pertanto non applicabile al caso di specie la previsione dell’art. 12 del c.d. Statuto del contribuente, che contempla osservazioni e rilievi di cui “deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica…”.

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