Bollo auto: La mancata presentazione della domanda di esenzione, non determina la decadenza del beneficio
La mancata presentazione dell’istanza di esenzione non costituisce, pacificamente, causa di decadenza dal godimento dell’esenzione.
Lo ha precisato la Ctp di Caltanissetta con la sentenza n. 852/02/17 depositata il 25 luglio 2017.
Il fatto
La ricorrente, in qualità di erede, ha impugnato un avviso di accertamento relativo a tassa auto per l’anno 2010, assumendo l’inesistenza della pretesa, posto che il de cuius era soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, peraltro riconosciuto dalla stessa amministrazione.
L’Agenzia a propria difesa ha dedotto che l’interessato, per godere dell’esenzione dalla tassa, deve provvedere a formulare l’istanza, con la necessaria documentazione, entro 90 gg. dal termine per il pagamento della tassa all’ufficio competente. Nella fattispecie, il de cuius non aveva formulato tale istanza, con riferimento al veicolo oggetto dell’accertamento, né aveva richiesto la revoca dell’esenzione per il veicolo posseduto in precedenza;
Decisione della commissione
Il ricorso è fondato. Non è contestato, e comunque risulta documentalmente provato dalla ricorrente, il possesso in capo al de cuius dei requisiti per godere dell’esenzione richiesta. La ricorrente ha pure provato documentalmente la rottamazione del precedente veicolo posseduto dal de cuius in data anteriore all’acquisto del veicolo oggetto di causa. La mancata presentazione dell’istanza di esenzione non costituisce, pacificamente, causa di decadenza dal godimento dell’esenzione. Tale ultima condotta costituisce tuttavia grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese del giudizio, posto che la ragione di esenzione è stata, di fatto, taciuta all’ufficio.