Conferimento in new-co e cessione quote non riqualificabile come cessione d’azienda

L’operazione di costituzione di newco, tramite conferimento di ramo d’azienda, e successiva cessione totalitaria delle quote della stessa ad una terza società, non è riqualificabile in una cessione di ramo d’azienda e pretendere pertanto l’imposta di registro in misura proporzionale.

Lo ha precisato la Ctr Lombardia con la sentenza n. 2429/10/2017 depositata il 31 maggio 2017.

Motivazioni

Da un punto di vista sostanziale

Da un punto di vista sostanziale, l’Amministrazione non può sindacare la volontà delle particonsistente nella libertà delle scelte aziendali e societarie, perché diverse sono le ragioni in base alle quali è preferibile optare per la cessione di quote rispetto alla cessione d’azienda (ad esempio, i profili di responsabilità differenti del cessionario di quote rispetto al cessionario d’azienda).

Dal punto di vista giuridico

Dal punto di vista giuridico, bisogna tener conto che trattasi di due negozi distinti, disciplinati da differenti regole legali, contabili nonché fiscali come risulta dalla diversa disciplina agli stessi riservata proprio in tema di imposta di registro (alle cessioni di quote l’imposta si applica in misura fissa, mentre alla cessione d’azienda in misura proporzionale). E il legislatore ha chiaramente disposto che l’imposta di registro è “imposta d’atto”, che guarda agli effetti giuridici dello stesso e non alle sottostanti ragioni economiche.

Onere probatorio

Dal punto di vista dell’onere probatorio, l’operazione è legittima se l’Amministrazione non prova che l’unico scopo dell’operazione è il risparmio di imposta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: